Statuto dell’Associazione
Gruppo di Ricerca Interuniversitario GECOAGRI-LANDITALY
TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE , SCOPI, DURATA, STRUMENTI
Art. 1 – Denominazione
E’ costituita un’Associazione Culturale denominata “Gruppo di Ricerca Interuniversitario GECOAGRI-LANDITALY”
Art. 2 – Sede
L’Associazione ha sede in Roma, Italia presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma, via Alvaro del Portillo, n. 21 00128 Roma. Essa potrà in ogni caso, con delibera del Consiglio Direttivo, istituire sedi secondarie, operative e/o di rappresentanza, nei luoghi che riterrà più opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali. Eventuali modifiche di indirizzo della sede sociale non costituiscono motivo di variazione del presente Statuto
Art. 3 – Scopo
L’Associazione opera in forma apartitica e aconfessionale per favorire la ricerca scientifica volta alla valorizzazione della straordinaria varietà naturalistico-ambientale, storico-culturale e paesaggistica del territorio nazionale e per la diffusione della cultura e la divulgazione delle idee che ne costituiscono le finalità primarie, come indicate all’art. 4 di questo Statuto
Art. 4 – Finalità
L’Associazione ha come finalità primarie promuovere le ricerche e le collaborazioni interdisciplinari di carattere scientifico/umanistico, volte alla conoscenza e alla valorizzazione del territorio, alle diverse scale geografiche; favorirne la divulgazione e valorizzare le competenze tecnico-scientifiche acquisite in ambito universitario, anche da giovani laureati e/o da portatori di handicap, per metterle al servizio della società.
A tale scopo, l’Associazione incentiverà tutte le forme di coordinamento tra Studiosi ed Enti pubblici e privati, utili a favorire la conoscenza e la interpretazione delle diverse forme che assume il rapporto uomo-ambiente e la varietà dei tipi di organizzazione del territorio compiere tutti gli atti e intraprendere qualsiasi operazione necessaria o utile alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri.
Per perseguire tali finalità l’Associazione potrà anche:
- stipulare convenzioni, accordi, patrocini e collaborazioni con Enti pubblici e privati, Ministeri, Università e Centri di ricerca, Associazioni, Amministrazioni ed Organismi nazionali, regionali e locali per la realizzazione di progetti di carattere scientifico e applicativo
- incoraggiare l’applicazione delle metodologie di ricerca interdisciplinari, con particolare riferimento alla Metodologia di Indagine GECOAGRI-LANDITALY (deposito SIAE n.2007005663); la diffusione di tutti gli strumenti di analisi consolidati e innovativi e l’utilizzo degli strumenti geo-cartografici per condurre studi, ricerche e progetti finalizzati a promuovere la conoscenza e lo sviluppo del territorio
- concorrere alla formazione culturale, professionale e tecnica dei Soci, degli amministratori e degli operatori presenti sul territorio, dei docenti e degli studenti di ogni ordine e grado, relativamente alle tematiche del patrimonio naturalistico-ambientale, paesaggistico, agro-alimentare, economico e storico-culturale del territorio
- progettare, organizzare e gestire eventi culturali, convegni, esposizioni scientifiche e musei; promuovere iniziative editoriali e viaggi scientifico-didattici finalizzati alla fruizione delle risorse paesaggistico-culturali del territorio
- partecipare a bandi di gara indetti da enti pubblici e privati regionali, nazionali e comunitari
- accedere a tutte le fonti di finanziamento private e pubbliche (comunali, provinciali, regionali, nazionali ed europee), anche avvalendosi di consulenti ed esperti appositamente incaricati dal consiglio direttivo per la realizzazione dei propri scopi
- compiere tutti gli atti e intraprendere qualsiasi operazione necessaria o utile alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie a quelle sociali.
Art. 5 – Durata
L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 6 – Scioglimento
L’Associazione si può sciogliere su delibera dell’Assemblea Straordinaria. Per lo scioglimento dell`Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sociale verrà devoluto ad associazioni di volontariato o ad altre associazioni senza fini di lucro con fini analoghi o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 7 – Strumenti informativi
L’organo ufficiale d’informazione dell’Associazione verso i soci è il sito internet www.gecoagri.it. Tale sito costituirà anche l’espressione primaria dell’attività dell’Associazione, accogliendo lavori scientifici, i progetti e i risultati delle attività.
TITOLO II
ENTRATE, PATRIMONIO SOCIALE, BILANCIO
Art. 8 – Risorse economiche dell’Associazione
Le risorse economiche e finanziarie per il funzionamento e lo svolgimento dell’attività dell’Associazione derivano dalle quote associative e da eventuali:
- a) contributi dei soci e dei privati;
- b) contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti nell’ambito delle finalità dell’Associazione;
- c) contributi di organismi nazionali e internazionali;
- d) introiti derivanti da convenzioni e da iniziative sociali;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
Art. 9 – Divieto distribuzione utili e gratuità delle cariche
L’Associazione non ha scopo di lucro e gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione stessa. Si fa divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o legate ad attività svolte per l’Associazione (cfr. Art. 16).
S’impone anche la gratuità delle cariche.
Art. 10 – Quota associativa
L’entità della quota associativa è definita annualmente dal Consiglio Direttivo tenuto conto del programma di attività previsto per l’anno successivo.
TITOLO III
I SOCI
Art. 11 – Composizione dell’Associazione
Possono fare parte dell’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti e le associazioni che per il loro oggetto sociale, per la loro attività di lavoro, studio, svago, interesse culturale, siano interessate all’attività dell’Associazione medesima e ne condividano gli scopi e le finalità.
Sono previste le seguenti categorie di soci:
- a) Soci Fondatori;
- b) Soci Ordinari;
- c) Soci Onorari.
Sono Soci Fondatori coloro che, riconoscendosi nei fini dell’Associazione, hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione e che si fanno promotori a pieno titolo della nascita dell’Associazione stessa. Soci Fondatori sono completamente equiparati, nei diritti e nei doveri, ai Soci Ordinari.
Sono Soci Ordinari tutti coloro che, riconoscendosi nei fini dell’Associazione, pagano la quota associativa annua stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
Sono Soci Onorari quelle personalità che hanno reso o rendono particolari servizi all’Associazione o che questa, per ragioni connesse alla loro professionalità e al loro prestigio, si ritiene onorata di annoverare fra i propri soci. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota. Essi sono nominati dall’Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.
Art. 12– Diritti del socio
Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle manifestazioni e, in generale, a tutte le iniziative di cui l’Associazione si fa promotrice.
I Soci Ordinari e quelli equiparati hanno diritto a partecipare alla gestione dell’Associazione attraverso l’esercizio del voto in Assemblea.
Tutti i soci possiedono gli stessi diritti d’intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.
Il diritto di voto si può esercitare direttamente o per delega scritta, per l’approvazione del bilancio e delle attività programmate, per le modifiche dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina del Consiglio Direttivo dell’Associazione. Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata e può essere portatore di più deleghe, ma in ogni caso in numero non superiore a due.
Art. 13 – Doveri del socio
Ciascun socio deve:
- a) rispettare le norme contenute nello Statuto, negli eventuali Regolamenti e in tutte le delibere dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- b) non recare danni (materiali o morali) all’Associazione;
- c) pagare la quota sociale stabilita annualmente, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, con esclusione dei Soci Onorari;
I Soci, aderendo all’Associazione, accettano lo Statuto e i Regolamenti della stessa.
Art. 14 – Criteri di ammissione del socio
L’Associazione è aperta a chiunque ne condivida le finalità (art. 4 di questo Statuto), indipendentemente dal gruppo etnico, nazionalità, lingua, fede religiosa, orientamento sessuale, cultura, formazione politica, professione, stato sociale cui appartenga. Ogni aspirante deve inoltrare domanda firmata al Consiglio Direttivo dell’Associazione unitamente alla presentazione di due Soci.
Per qualsiasi decorrenza dei termini, fa fede la data di consegna della domanda.
Il Consiglio Direttivo deve esprimersi il merito alla domanda di ammissione entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
L’ammissione dei Soci Onorari avviene previa proposta del Consiglio Direttivo.
Art. 15 – Recesso, esclusione e decesso del socio
Il rapporto associativo può interrompersi per effetto del recesso, dell’esclusione o del decesso del socio.
Il socio può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo in carta semplice firmata.
Il socio può essere escluso dall’Associazione per i seguenti motivi:
- a) per morosità in caso di mancato pagamento della quota sociale;
- b) per violazioni delle norme dello statuto (o da questo richiamate) nonché di quanto disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento degli scopi sociali;
- c) per aver recato danni (materiali o morali) all’Associazione.
Prima di procedere all’esclusione di un Socio, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Il provvedimento diventa effettivo dopo trenta giorni dalla data di comunicazione.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Qualora il socio contestasse il provvedimento, si rimetterà come ultima istanza di riammissione all’Assemblea dei Soci.
In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo la quota associativa non può essere restituita né può essere trasmessa e il Socio perde automaticamente ed immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche sociali.
Art. 16 – Disposizioni sulle cariche sociali
La qualità di associato è personale e non è trasferibile, né per atto inter vivos né per atto mortis causa. Gli associati ed i loro eredi non hanno alcun diritto sul fondo comune e quindi, in caso di recesso, esclusione o morte, essi stessi ed i loro eredi non possono pretendere alcunché dall’Associazione, né pretendere la restituzione di quanto versato. Agli associati che rivestono cariche sociali, a quelli che svolgono attività lavorativa di qualsivoglia tipologia per l’Associazione, ai soggetti esterni che prestano la propria attività lavorativa e/o intellettuale per l’Associazione, anche a titolo di consulenza e sempre su delibera del Consiglio Direttivo, verrà riconosciuto un compenso in proporzione all’attività svolta e le somme necessarie al pagamento verranno detratte dalle commesse affidate al “Gruppo di Ricerca Interuniversitario GECOAGRI-LANDITALY” (cfr. Art. 9).
TITOLO IV
ORGANI E CARICHE SOCIALI
Art. 17 – Struttura dell’Associazione
Nell’ambito dell’Associazione si distinguono i seguenti organi:
- a) l’Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente
- d) il Vice Presidente
- e) il Tesoriere
- f) il Segretario
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 18 – Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti presenti alle riunioni convocate dal Presidente; è l’organo sovrano dell’Associazione e può essere Ordinaria o Straordinaria.
L’Assemblea Ordinaria, convocata dal Presidente almeno una volta l’anno:
- stabilisce le linee generali dell’Associazione;
- approva i bilanci annuali;
- approva il Regolamento interno;
- elegge il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti.
L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno 15 giorni prima e comunicata a tutti i soci tramite il sito dell’Associazione, indicando il luogo, la data e l’ora in cui si terrà l’Assemblea stessa, sia in prima che in seconda convocazione, e gli argomenti all’ordine del giorno. Nel corso dell’Assemblea si potrà deliberare solamente sui temi previsti nell’ordine del giorno.
E’ ammesso il voto per delega conferito ad un altro socio.
Ogni socio può rappresentare un massimo di due deleghe.
Per la validità dell’Assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza della metà dei soci; in seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.
L’Assemblea Straordinaria può essere convocata dal Presidente su:
- a) sua iniziativa;
- b) su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo;
- c) su richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci.
Art. 19 – Delibere dell’Assemblea
Nel presente Statuto, dove non indicato espressamente, per ‘maggioranza’ si intende la ‘maggioranza semplice’, ovvero almeno la metà più uno dei presenti aventi diritto di voto.
Le delibere dell’Assemblea (Ordinaria o Straordinaria) sono prese a maggioranza dei voti (esclusi i casi di modifica dello Statuto e di scioglimento dell’Associazione).
Art. 20 – Verbalizzazione
Presiede l’Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza sarà eletto al suo posto un ‘presidente di Assemblea’ temporaneo. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell’Assemblea, in caso di assenza del suddetto, si provvederà ad eleggerne uno temporaneo tra i soci presenti. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e saranno pubblicati nel sito internet dell’Associazione.
Art. 21 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è costituito da 9 membri eletti da e tra i soci dall’Assemblea. Ogni elettore può esprimere al massimo quattro preferenze. Verranno eletti i candidati che riceveranno il maggior numero di preferenze. In caso di parità si procederà per ballottaggio.
I Consiglieri restano in carica tre anni e, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che, nella votazione più recente abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno; nella prima riunione designa nel suo ambito il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, e conferisce ulteriori incarichi anche per cooptazione limitata ad un massimo di cinque persone, ritenuti necessari per l’attività associativa.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- decidere sulle iniziative e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali;
- deliberare sui contenuti del sito internet dell’Associazione;
- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- stabilire annualmente le quote di adesione per l’anno sociale seguente;
- redigere annualmente, e presentare all’Assemblea dei soci per l’approvazione, il bilancio;
- redigere il Regolamento interno;
- adottare eventuali provvedimenti di radiazione dei soci;
- attuare le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell’Assemblea dei soci.
Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche in via telematica, anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’Ordine del Giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Le delibere del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti, quello del Presidente vale doppio.
Art. 22 – Presidente e Vicepresidente
Al Presidente, nominato nell’ambito e dal Consiglio Direttivo, spetta la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, convoca l’Assemblea Generale (Ordinaria e Straordinaria) dei soci.
In caso di dimissioni del Presidente e del Vicepresidente, ne fa le veci a tutti gli effetti il Componente più anziano del Consiglio Direttivo, che provvederà ad indire l’Assemblea per la nuova elezione del Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Art. 23 – Tesoriere
Il Tesoriere è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell’Associazione. Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente e i vari Consiglieri dello stato dei conti dell’Associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite. Il Tesoriere ha l’obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario del bilancio dell’Associazione, che deve essere approvato dall’Assemblea Ordinaria. La carica di Tesoriere scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato. Può essere rimosso su decisione della metà dei membri del Consiglio Direttivo o con delibera a maggioranza dell’Assemblea Ordinaria. In tale caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Tesoriere.
Art. 24 – Segretario
Il Segretario verbalizza le decisioni prese nelle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo.
Il Segretario collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l’attività dell’Associazione. Il Segretario è il responsabile del registro dei Soci; provvede ad aggiornarlo, prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei Soci esistenti. Inoltre è responsabile delle attività di mailing, promozionali e di pubbliche relazioni che l’attività dell’Associazione richiede. Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente e i Consiglieri sullo stato dei progetti dell’Associazione in qualunque momento venga richiesto. La carica di Segretario scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato. Può essere rimosso su decisione della metà dei membri del Consiglio Direttivo. In tale caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Segretario.
TITOLO V
BILANCIO, NORMATIVA
Art. 25 – Normativa
L’Associazione è regolata dal presente Statuto e dalle successive delibere assembleari che costituiranno il Regolamento Interno e agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l’attività dell’associazionismo e del volontariato. Eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere deliberate dall’Assemblea Generale con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
Art. 26 – Rinvio
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano le norme stabilite dal Codice Civile (in particolare: Libro I “Delle persone e della famiglia”, Titolo II “Delle persone giuridiche”, Capo II “Delle associazioni e delle fondazioni”) e dalla normativa vigente.
Art. 27 – Bilancio
L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio finanziario il Tesoriere deve predisporre un bilancio consuntivo che dovrà essere approvato dall’Assemblea Ordinaria.
Il bilancio è composto da un rendiconto economico e finanziario che evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa. Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.
Il bilancio deve restare depositato in forma cartacea presso la sede dell’Associazione nei 15 giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione.
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile e alla Legge in materia.
Roma, registrato in data 12-marzo-2009